In una compravendita il trasporto rappresenta un elemento critico per il successo della relazione commerciale tra 2 o più soggetti. Una volta organizzata una spedizione la preoccupazione più grande del venditore e dell’acquirente è che l’ordine, una volta uscito dal magazzino, arrivi a destinazione integro e nei tempi concordati. Purtroppo gli imprevisti sono all’ordine del giorno. Seppure l’apprensione è alta, spesso il tema della copertura assicurativa è sottovalutato dalle parti che non sottoscrivono alcuna garanzia. Cosa succede nel caso si verifichi un danno?
L’assicurazione vettoriale
Dal momento in cui affidiamo la nostra spedizione al vettore, egli diventa responsabile nei nostri confronti per l’esecuzione del mandato. La responsabilità del vettore è regolata in base alle leggi nazionali e alle convenzioni internazionali. Questa è l’assicurazione vettoriale. È una garanzia tacita che si applica senza che sia sottoscritta dalle parti. Leggi e convenzioni stabiliscono i limiti entro i quali il vettore è tenuto a risarcire il committente della spedizione qualora sia accertato che il danno sia stato da lui causato.
Esiste una convenzione per ciascuna tipologia di trasporto. Ogni convenzione prevede un rimborso in termini di KG di merce danneggiata e/o mancante. In particolare gli accordi internazionali calcolano tale ammontare in Diritti Speciali di Prelievo (DSP). I DSP sono un particolare tipo di valuta ovvero l’unità di conto utilizzata dal Fondo Monetario Internazionale. Attualmente il cambio è 1 DSP=1.25€. Analizziamo ora insieme nel dettaglio ciascuna convenzione.
Quali sono le convenzioni?
Dlgs no. 286/2005 – il decreto si applica al trasporto stradale nazionale. Il rimborso non può essere superiore a 1.00€/KG di merce danneggiata e/o mancante. I danni materiali visibili devono essere contestati al momento della consegna, quelli occulti entro 8 giorni. Il diritto di reclamo si prescrive, in via generale, entro 1 anno.
Convenzione CMR – la convenzione si applica al trasporto stradale internazionale. L’indennizzo è pari a 8.33 DSP/KG di merce danneggiata e/o mancante. I danni materiali visibili devono essere contestati al momento della consegna, quelli occulti entro 7 giorni. L’azione di rivalsa si prescrive, in via generale, entro 1 anno.
Convenzione di Bruxelles – il testo si applica ai trasporti via mare. Il risarcimento è pari a 667.67 DSP/collo o unità di carico danneggiato e/o mancante, oppure a 2.00 DSP/KG di merce danneggiata e/o mancante. Viene riconosciuto il rimborso più favorevole per il danneggiato. I danni materiali visibili devono essere contestati al momento della consegna, quelli occulti entro 3 giorni. Il diritto di rivalsa decade entro 1 anno.
Convenzione di Montreal – la convenzione si applica ai trasporti via aereo. Il rimborso è pari a 19.00 DSP/KG di merce danneggiata e/o mancante, salvo che il mittente dichiari il valore della merce al momento della consegna del collo al vettore, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata. I danni materiali visibili devono essere contestati al momento della consegna, quelli occulti entro 14 giorni. L’azione di rivalsa decade entro 2 anni.
Convenzione CIM – si applica al trasporto ferroviario. Il risarcimento è pari a 16.66 DSP/KG di merce danneggiata e/o mancante. I danni materiali visibili devono essere contestati al momento della consegna, quelli occulti entro 7 giorni. Il diritto di reclamo si prescrive, in via generale, entro 1 anno.
Conclusioni
Ricapitolando l’assicurazione vettoriale tutela il committente in caso di merce danneggiata e/o mancante qualora il danno è stato generato dal vettore. Vorrei evidenziare però che un risarcimento in base a questo tipo di garanzia può risultare conveniente sole per merci dal basso valore. Quando la spedizione ha un elevato valore è meglio coprirsi in anticipo da eventuali imprevisti. Io consiglio sempre ai miei Clienti, in questi casi, di sottoscrivere una copertura assicurativa all risk per vedere il loro diritto di risarcimento soddisfatto nella sua totalità.
MM
